Separazione: CON PERMANENZA DEL VINCOLO
Dopo le parole del Santo Padre sulla separazione coniugale -se non erro nella Catechesi di oggi- si inizia sollevare la polvere dello sgomento e della novità. Nessuna novità e neanche c’è da sgomentarsi!!!
Il rischio è la confusione per alcuni che vogliono più o meno in buona fede equiparare il concetto canonico di “separazione” con quello di “divorzio”; oppure ricorrere alla “separazione “ coniugale per cause futili. Comunque il Santo Padre ha detto pubblicamente ciò che da più di trent’anni è contenuto nel Magistero della Chiesa e regolato dal Diritto Canonico. E che piaccia o no esso è stato sempre oggetto di catechesi nei corsi prematrimoniali e applicato nelle situazione ad hoc che il sacerdote affronta quotidianamente nel suo ministero e che i vescovi regolano per la loro autorità. Detto in questo frangente storico di alte tensioni e attentati all’istituto matrimoniale e alla famiglia si fa presto a rendere un contenuto già presente nella dottrina della Chiesa una sorta di slogan per una pseudo novità o per attese e sperate nuove “aperture”. Pertanto perché nessuna intorbidisca le acque ancor di più di quanto già non lo siano ecco cio che dal 1983 il Codice di Diritto Canonico recita, e tutti i sacerdoti e vescovi non possono non sapere e non applicare:
Art. 2
La separazione con permanenza del vincolo
Can. 1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
Can. 1152 - § 1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.
§ 2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile.
§ 3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.
Can. 1153 - § 1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa.
§ 2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica.
Can. 1154 - Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
Can. 1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione.
E per favore non venitemi ancora a dire per l’ennesima volta che il Papa ha aperto al Divorzio e tutto il resto…!!!
Don Matteo De Meo
Nessun commento:
Posta un commento